Art. 6.
(Pubblicità dei titoli di formazione).

      1. I medici che praticano le discipline della medicina complementare ai sensi della presente legge possono utilizzare pubblicamente la loro qualificazione professionale a condizione che ne abbiano titolo.

      2. Gli operatori del benessere che hanno conseguito il diploma rilasciato al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 7, comma 4, possono utilizzare pubblicamente la loro qualificazione professionale,

 

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specificando la particolare disciplina di cui sono esperti.